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Come cancellarsi dalle liste di telemarketing, Garante: “Basta una parola durante la telefonata”

Come cancellarsi dalle liste di telemarketing, Garante: “Basta una parola durante la telefonata”. Il Garante della Privacy indica come cancellarsi dalle liste di telemarketing con una parola durante la telefonata indesiderata. Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata, il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.

Il Garante della Privacy è arrivato a esprimere questo principio al termine di una complessa attività istruttoria, che ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero rilevante di utenti. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro. Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.

L’Autorità ha rilevato gravi irregolarità a seguito di segnalazioni ricevute, tra cui la ricezione di telefonate non autorizzate, l’ignoranza delle richieste di non essere più contattati, l’impossibilità di esprimere consensi specifici e liberi per varie finalità (ad esempio promozionali, profilazione e comunicazione di dati a terzi) tramite il sito o l’app e la presenza di informazioni incomplete o inaccurate.

Garante: ecco come cancellarsi dalle liste di telemarketing

Il Garante della Privacy ha ordinato a Edison Energia spa di semplificare l’esercizio dei diritti garantiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, rispondendo tempestivamente alle richieste, comprese quelle relative al diritto di opposizione. L’Autorità ha sottolineato che il diritto di opposizione può essere esercitato in qualsiasi momento, compreso durante una chiamata promozionale, e che la volontà dell’utente deve essere registrata correttamente.

Il Garante ha imposto alla società di cessare ogni ulteriore trattamento promozionale basato su liste di contatti ottenute da altre aziende senza il consenso libero, specifico, informato e documentato degli utenti. In caso di utilizzo di numeri di telefono forniti da terzi per future attività promozionali, la società dovrà garantire attraverso controlli adeguati e campionamenti costanti che i dati siano trattati in piena conformità alla normativa sulla privacy. La società non potrà trattare dati per scopi di marketing e profilazione senza un consenso libero e specifico da parte degli utenti e dovrà fornire informazioni precise solo sulle attività di trattamento effettivamente svolte.

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