Non paga tasse a causa di Covid e crisi: giudice assolve imprenditrice. Le motivazioni. Un’imprenditrice orafa è stata assolta perché “le circostanze anormali ed eccezionali” le hanno reso impossibile il pagamento delle tasse. Ad incidere sulla situazione finanziaria dell’azienda, prima la crisi del settore e poi con l’emergenza Covid.
Secondo il giudice del Tribunale di Milano, la protagonista della vicenda ha dovuto affrontare il peso della pandemia che ha peggiorato la situazione finanziaria della sua impresa, non consentendole di poter pagare le rate accumulate.
A riportare la notizia è ‘Il Corriere della Sera’, secondo cui per la II sezione penale del Tribunale è in effetti “provato che la contrazione del fatturato tra il 2012 e 2015, e la crisi finanziaria proseguita anche in seguito, fossero state determinate da fattori esogeni e assolutamente estranei alle scelte dell’imprenditrice”.
Non paga tasse per Covid e crisi: giudice assolve imprenditrice
Inoltre la donna non avrebbe potuto fare ricorso al credito bancario per pagare l’Agenzia delle Entrate, poiché le banche avevano “già notevolmente ridotto tra 2012 e 2015 i fidi bancari concessi, sicché è verosimile dedurre l’indisponibilità delle banche a concedere ulteriori linee di credito alla società”.
L’azienda della donna si è poi imbattuta nella crisi del settore e ha visto il proprio fatturato ridursi del 50%. Per questo l’imprenditrice non riesce a pagare le banche. Quindi è costretta a mettere in cassa integrazione i lavoratori, poi rinuncia ai propri compensi, ma comunque non riesce ad arginare la crisi ed è costretta a licenziare i due terzi dei dipendenti.
Infine la mazzata finale nel 2020: lo scoppio dell’emergenza Covid che ha fermato gli introiti ma non il pagamento della cartella esattoriale di oltre 440mila euro che aveva fatto rateizzare nel 2019.
Alla luce di tutto ciò, come scrive il Corriere della Sera, “l’imputata non è rimproverabile, in quanto la condotta di omesso versamento delle imposte, seppur volontariamente temuta, le è stata ‘imposta’ da circostanze anormali ed eccezionali, tali da rendere soggettivamente inesigibile il comportamento lecito”, e da “incidere sulla colpevolezza”. Che “dunque si ritiene insussistente per difetto dell’elemento soggettivo” del reato.
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