Covid e debiti con il fisco, il Dl Ristori prevede l’esonero totale o parziale dei pagamenti
Covid e debiti con il fisco: esonero totale o parziale dei pagamenti. Ecco chi può usufruirne. Esonero totale o parziale dei pagamenti fiscali e dei contributi dovuti per chi ha un debito con il fisco, ma versa in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid. Grazie al decreto Ristori 4, ad alcuni contribuenti verranno cancellati i debiti fiscali grazie all’istituzione per il 2021 di un fondo perequativo presso il ministero dell’Economia e delle Finanze.
Come riporta laleggepertutti.it, a fruire di questa importante agevolazione, sarà chi ha subìto un drastico calo degli incassi durante i mesi dell’emergenza. I parametri che determineranno l’esonero totale o parziale verranno individuati con un apposito Dpcm, ma al termine di un iter che prevede la proposta del Mef e del ministero dello Sviluppo economico, oltre al parere delle commissioni parlamentari.
In particolare, bisognerà considerare non solo il calo del fatturato o dei corrispettivi, ma anche il modo in cui dovrà essere calcolata la diminuzione degli incassi. Sarà necessario, come spiega ‘Il Sole 24 Ore’, prendere come riferimento le operazioni effettuate in un determinato periodo che hanno contribuito alle liquidazioni periodiche. A questi vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni realizzate negli stessi periodi non rilevanti ai fini Iva.
Fanno parte del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili. Per le operazioni la cui imposta si calcola con il metodo della ventilazione, dei corrispettivi, o di fatture al netto di Iva. O ancora, con il regime del margine, l’importo può essere stabilito al lordo dell’Iva.
Covid e debiti con il fisco: la novità dal Dl Ristori 4
Chi non ha l’obbligo di fatturazione dovrà fare riferimento ai ricavi, considerando le proprie regole che determinano il reddito. Infine, chi svolge più attività dovrà sommare tutti i corrispettivi.
Da segnalare, inoltre, che per quanto riguarda le varie zone istituite dal Dpcm del 3 novembre (gialle, arancioni e rosse), fa fede la situazione al 26 novembre scorso. Quindi non quella modificata con la successiva ordinanza del ministero della Salute.
Significa che, ai fini delle proroghe e delle sospensioni dei versamenti, vanno considerate zone rosse Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Toscana, Abruzzo, Campania e la Provincia autonoma di Bolzano.
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