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Fase 2, norme e misure in vigore dal 18 maggio: il documento integrale

Fase 2, norme e misure che andranno in vigore dal prossimo lunedì 18 maggio

Fase 2, norme e misure in vigore dal 18 maggio: il documento integrale. Da lunedì prossimo, 18 maggio, la fase 2 entra nel vivo con l’apertura quasi totale di gran parte dei settori. Le nuove misure adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus saranno in vigore fino al 31 luglio 2020. Di seguito vediamo il decreto che delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale sono disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Dal 18 maggio 2020 nessuna limitazione per gli spostamenti delle persone nella proprio regione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, restano vietati fino al 2 giugno 2020. Stesso dicasi per quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Spostamenti tra regioni diverse saranno consentiti dal 3 giugno 2020. Stessa data anche per quelli da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori. Via libera agli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Fase 2, norme per soggetti sottoposti a quarantena

Per quanto riguarda le persone sottoposte alla misura della quarantena, resta confermato il divieto di mobilità fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria, o altra struttura allo scopo destinata. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al coronavirus.

Attività economiche e commerciali. Il mancato rispetto dei contenuti inseriti nei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’ attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Salvo che il fatto costituisca diverso reato.

Chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. È la sanzione amministrativa accessoria che verrà applicata nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa. Di seguito il pdf del testo integrale,  scaricabile.

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