Vede il papà solo tre volte in 30 mesi: madre separata condannata a risarcire il figlio
Madre separata condannata a risarcire il figlio grazie ad una sentenza della Corte d’ appello di Torino, ora confermata anche dalla Corte di Cassazione. La donna subisce la condanna per aver ostacolato i rapporti del proprio figlio con il padre. Sotto accusa la scarsa frequenza con cui il bimbo si è incontrato col papà: solo tre volte nell’ arco di 30 mesi. Al piccolo vanno 5mila euro di risarcimento per “lesione del diritto alla bigenitorialità”.
Il ricorso.
Nel ricorso, la mamma sostiene di aver subito una condanna al risarcimento, “ingiusta”. Ma i giudici della prima sezione civile della Corte suprema, con un’ ordinanza depositata ieri, venerdì 17 maggio, confermano la decisione della Corte d’ appello di Torino che dà ragione al papà del bimbo.
Sempre nel ricorso, la donna sostiene di aver sempre collaborato per rendere possibili gli incontri con il padre, addossando le colpe al figlio che, a suo dire, non voleva vedere da solo il padre. A quel punto la donna decide di essere sempre presente agli incontri tra il padre e figlio. Ma i giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso.
Accordi non rispettati.
Quindi, nonostante gli accordi presi tra i genitori, che prevedevano una più ampia frequentazione, in due anni e mezzo il padre aveva incontrato da solo suo figlio soltanto tre volte. È quanto emerge dagli atti del procedimento.
L’ordinanza
La Cassazione ricorda che “le misure sanzionatorie” sono “suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze. O di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”. Tutto previsto previste dall’ articolo 709 del codice di procedura civile, dedicato alla responsabilità genitoriale. Per questo motivo, “la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria”.
In questo caso, i giudici hanno ritenuto “comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore. Nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall’ atteggiamento della madre”, conclude l’ordinanza.
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