Chat e social mandano in crisi il matrimonio
I nuovi tradimenti si consumano via chat. A denunciare il nuovo fenomeno è l’avvocato Lorenzo Puglisi, Presidente e fondatore dell’associazione Familylegal all’Adnkronos: “Negli ultimi 5 anni, il dating online ha oramai superato il vecchio approccio vis à vis per lasciare spazio al flirting tramite smartphone. L’uso di queste app è aumentato vertiginosamente: stando ai dati raccolti da Familylegal, nella sola Milano il 45% dei matrimoni salta per i tradimenti scoperti da uno dei due partner e consumati su Instagram, Whatsapp, Tinder, Grinder, Badoo o Happn”.
Un fenomeno che può essere considerato come causa di addebito nella separazione. Con una recente sentenza, la numero 21576/2018, la Cassazione ha ribadito la gravità dell’adulterio nel matrimonio, tale da far scattare l’addebito, a meno che il marito che va via da casa per una relazione extraconiugale non dimostri che il rapporto era già in crisi. In tal caso, tradire non è illecito o meglio, viene perdonato e non scattano sanzioni. “Va fatto presente però che l’adulterio è vietato solo per chi è sposato. Non vale quindi per i conviventi e per le unioni civili, all’interno delle quali, quindi, è concesso tradirsi reciprocamente senza alcuna conseguenza legale”, specifica il legale.
L’interpretazione del dovere di fedeltà “ha subito con il tempo una notevole evoluzione. La fedeltà, infatti legata inizialmente a un aspetto prettamente sessuale e fisico e intesa come mera astensione da rapporti extraconiugali è andata con gli anni avvicinandosi a un concetto di fiducia, solidarietà e di rispetto della dignità dell’altro. Per questi motivi, secondo la Cassazione gli adulteri cosiddetti “platonici” o virtuali hanno un peso nella determinazione dell’addebito non solo quando si arrivi al tradimento consumato, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Questo significa -conclude Puglisi- che il solo flirtaggio telematico può già di per sé portare a responsabilità sotto il profilo dell’addebito”.
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