Milano, pusher rimesso in libertà, le motivazioni dei giudici:
I giudici del Tribunale del riesame di Milano, concordando con l’avvocato difensore, il 18 luglio hanno fatto cadere le accuse a suo carico sentenziandone la scarcerazione per «assenza di gravi indizi». Gli stessi indizi che, invece, il 27 giugno, dopo il giudizio per direttissima, avevano portato il gambiano 31enne Buba C. in cella a San Vittore, bollandolo come pusher recidivo e particolarmente operoso di una delle zone al momento più calde dello spaccio milanese quando, per la seconda volta in quattro giorni (la prima era stata il 23 giugno, ndr) era stato sorpreso a vendere ecstasy in via dei Transiti, periferia nord della città, dalla squadra investigava dei commissariati di polizia di «Greco Turro» e «Villa San Giovanni». Anzi, seppur assai discutibili, nelle motivazioni al rilascio il Riesame ha voluto trovare anche alcuni «alibi» alla condizione di fuorilegge del gambiano che, già in precedenza, gli era costata, sempre a Milano, due denunce per il medesimo reato (prima di quella del 23 giugno, infatti, ce n’era stata un’altra esattamente cinque mesi prima, il 23 gennaio) e un analogo arresto datato 19 novembre 2016. È così che l’africano – respinto dalla Svizzera come clandestino e fotosegnalato per la prima volta in Italia due anni fa a Como, con precedenti penali per spaccio, altre due denunce tra quest’anno e il 2017 rispettivamente per falsa attestazione sull’identità personale e per ricettazione – secondo i giudici milanesi che decidono per il rilascio dei detenuti, farebbe lo spacciatore perché, scrivono, non avendo «(…) alcun provento derivante da attività lavorativa, lo spaccio appare l’unico modo per mantenersi».
E non è tutto. I giudici del Tribunale del riesame ammettono che ci sia «un concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati, tenuto conto dei precedenti specifici, l’ultimo dei quali risale a pochi giorni prima dell’arresto» (e qui elencano anche le denunce che avevano già colpito Buba C.). Così concludono: «Posto che il reato è stato commesso a Milano» e che le impronte sono tutte relative «a fatti commessi in questa città, va applicato il divieto di dimora nei territori del Comune di Milano, onde ad allontanare il ricorrente dal contesto territoriale in cui ha operato». Come se davvero fossero così ingenui da poter anche lontanamente sperare che un tipo del genere si possa fare degli scrupoli a tornare in un luogo che gli è stato precluso.
La parte più grave però è sicuramente la seguente. I giudici del Riesame accolgono il ricorso perché, anche se in direttissima si è deciso che Buba C. doveva andare in carcere, il tribunale ordinario a loro parere avrebbe ragionato in maniera errata. «Il dato ponderale» (cioè le 5 pastiglie di ecstasy, ndr) – infatti per questi magistrati – è molto contenuto». Scordando come anche una sola pastiglia di questa sostanza psicoattiva possa significare morte sicura.
Infine concludono le loro motivazioni al rilascio del gambiano cantandosela e suonandosela. «I limiti di pena previsti dall’articolo 73, comma 5 della legge 309 del 1990 (che parla proprio di reati di lieve entità, ndr) non consentono la custodia cautelare in carcere» scrivono i giudici. Che tradotto significa: «poiché per noi del Riesame si tratta proprio di un reato da nulla, il gambiano, come dice la legge a proposto dei crimini irrilevanti, in carcere non ci può stare». Ora un dato: solo le squadre investigative dei commissariati «Greco Turro» e «Villa San Giovanni» e nel solo nel mese di giugno in via dei Transiti hanno arrestato un gruppo di 10 gambiani, un sudanese e un giovane del Mali. Tutti pusher tra i 20 e i 25 anni. E, guarda un po’, tutti richiedenti asilo.
Fonte: ilgiornale.it
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