Assegno di mantenimento, le novità:
I padri, separati o divorziati, che non pagano l’assegno di mantenimento, da oggi rischiano una multa fino a 1.032 euro, o peggio anvora, fino a un anno di carcere. E’ quanto previsto dall’entrata in vigore delll’art. 570 bis del codice penale che prevede pene nette per i genitori che si sottraggono “agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge”. La norma, che non fa nessun riferimento ai conviventi, elimina la stratificazione di regole e sentenze contraddittorie.
Secondo quanto riferisce ‘La Stampa’ la regola è stata inserita nel decreto legislativo 21 del 2018 sulla riforma del riordinamento penitenziario dal governo dimissionario. Il reato può essere compiuto da un coniuge e quindi ha chiaramente indicato che viene sanzionato solo il mancato pagamento dell’assegno per il mantenimento dei figli dei genitori coniugati.
Il decreto, oltre all’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, abroga l’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, quello che ha introdotto l’affidamento condiviso dei genitori separati e divorziati. La norma abrogata aveva un contenuto sovrapponibile a quella nuova e anch’essa si riferiva solo ai coniugi. Tuttavia l’articolo successivo affermava che le disposizioni della norma del 2006 si applicavano anche ai genitori non coniugati. E quindi anche i genitori non sposati che violavano l’obbligo commettevano reato. Ma con l’introduzione dell’artico 570 bis, l’art. 3 della legge 54 non esiste più. La nuova norma ha creato quindi un buco legislativo non indifferente.
Al Messaggero l’avvocato Marco Meliti afferma chela nuova legge “ha il pregio di riordinare e fare chiarezza su una serie di interventi che avevano creato dubbi interpretativi”. Chi non paga non andrà subito in carcere, ma diciamo che “la legge serve da ammonimento”. Anche perché dopo “più sentenze il carcere è davvero un rischio”. Ma anche Meliti fa presente che ha generato un punto oscuro. “Si fa una distinzione tra i figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nati all’interno di un matrimonio, e quelli nati da una coppia convivente, che invece non avrebbero l’obbligo a essere mantenuti”.
Il nuovo art. 570-bis introduce quindi la nuova fattispecie di reato inerente alla “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che oltre all’obbligo del mantenimento dei figli indipendentemente dall’età, come è stato stabilito in numerose sentenze di divorzio, sanziona chi dilapida il patrimonio familiare o fa mancare al coniuge o ai figli i mezzi di sussistenza. Lasciati fuori gli ex non coniugati, si fa riferimento ai casi di ex coppie coniugate.
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