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Mutui, l’ordinanza della Cassazione: “È gratis se la mora supera il tasso di usura…”

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Un’ordinanza della Cassazione azzera gli interessi sui mutui con more superiori ai tassi da usura

Nessun interesse, ma solo la restituzione del capitale alla banca se il tasso della mora prevista per il ritardo nel pagamento delle rate è più alto di quello di usura. Questo quanto stabilito da un’ordinanza della Cassazione il 4 ottobre scorso, che ha rigettato il ricorso di Bancapulia s.p.a. nei confronti di Fallimento Extramoenia – Matera Congressi s.p.a.

Per la Suprema Corte, infatti, il tasso soglia d’usura non riguarderebbe solo gli interessi che normalmente sono dovuti alla banca, ma anche quelli in relazione alla mora: “Come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità – si legge si legge infatti nell’ordinanza n° 23192/2017 – ‘è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso'”.

“L’art. 1815, co. 2, c.c. – spiega inoltre la Cassazione – stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.

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