Cambiano le regole per i produttori di pasta e riso
Per pasta e riso sarà obbligatorio indicare la provenienza in etichetta. È la novità contenuta in due decreti firmati dal ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, e da quello dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Si parte una sperimentazione di due anni, con una norma molto simile a quella già in vigore per i prodotti lattiero-caseari. Ma vediamo cosa prevedono i nuovi regolamenti.
Per le confezioni di pasta secca prodotte in Italia il decreto prevede l’obbligo di indicare in il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello in cui viene macinato, in etichetta. Nel caso in cui il grano viene prodotto in più Paesi, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture “Paesi UE”, “Paesi NON UE” e “Paesi UE E NON UE”. Se il grano è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, si potrà optare per una quarta dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”. Le informazioni obbligatorie che dovranno essere riportate sull’etichetta delle confezioni di riso sono tre: il Paese di coltivazione, quello di lavorazione e quello di confezionamento. In caso di provenienza “mista”, valgono le stesse diciture previste per il grano.
Non solo, in etichetta dovranno anche essere apposte le indicazioni sull’origine, e in un punto evidente, in modo da essere facilmente riconoscibili, leggibili ed indelebili. Quanto alla tempistica, i provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. I decreti italiani anticipano la disciplina europea, ma per il compimento delle misure comunitarie servono atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.
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