Arriva oggi alla Camera la proposta di legge sul biotestamento
A quasi otto anni dalla morte di Eluana Englaro, approda oggi alla Camera la proposta di legge sul testamento biologico. “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, è il titolo del testo presentato dalla deputata Pd Donata Lenzi (prima firmataria) e che si propone di regolamentare la questione del fine vita. Ma cosa prevede, nello specifico? Ecco i punti principali.
1. Disposizioni anticipate di trattamento
Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le Dat, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, e può lasciare scritto preventivamente “il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. Tra queste scelte, la legge comprende anche nutrizione e idratazione artificiali. E’ prevista la nomina di un fiduciario che parli a nome del paziente e si relazioni con i medici. Il dottore è tenuto al rispetto delle Dat, e può modificarne le indicazioni “solo in accordo con il fiduciario”, nel caso nuove terapie non prevedibili al momento della Dat possano “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.
2. Consenso informato
“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Dopodiché il paziente ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, comprese nutrizione e idratazione artificiali, e può revocare in qualsiasi momento il consenso inizialmente concesso. Il medico non può far altro che rispettare le volontà espresse dal paziente, e quindi ovviamente anche interrompendo le cure “è esente da responsabilità civile o penale”.
3. Minori o incapaci
Per i minori si applicano gli stessi principi, ma a esprimere il consenso sono i genitori. Per gli incapaci si esprime il tutore che decide “sentendo l’interdetto ove possibile”. Se non è stata lasciata una Dat, e il rappresentante legale del paziente incapace si rifiuta le cure mentre il medico propende per proseguirle, la decisione finale “è rimessa al giudice tutelare”.
4. La registrazione del testamento biologico
Il testamento biologico si può redigere per iscritto, ma anche attraverso videoregistrazione. Le Dat “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata”. Le Dat già depositate presso il comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge.
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