Storica sentenza per le coppie gay
Per la prima volta è stata riconosciuta in Italia l’adozione di minori all’estero da parte di una coppia di uomini. Con una storica sentenza, il tribunale per i minorenni di Firenze ha accolto la richiesta di riconoscimento dell’adozione di due bambini, tra loro fratelli, pronunciata da parte di una Corte britannica a favore dei due papà. Quest’ultimi da tempo vivevano nel Regno Unito.
Non si tratta del diritto per una coppia omosessuale a una stepchild adoption, nella quale un partner adotta il figlio biologico dell’altro, ma di un’adozione comunemente intesa, in cui i figli non hanno alcun legame biologico con nessuno dei genitori adottanti.
Tutelare l’interesse dei minori – Il tribunale ha riconosciuto “l’interesse superiore del minore” a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto valido in un altro Paese dell’Unione Europea (preceduto da una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica), e che il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel Regno Unito, determinerebbe una “incertezza giuridica” che pregiudicherebbe l’identità personale dei minori.
I due italiani si sono rivolti ad Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall’Autorità straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e dei medesimi diritti riconosciuti nel Regno Unito.
Il tribunale, con un’articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste dell’avvocata Susanna Lollini che ha seguito la coppia, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni.
La disposizione normativa prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché “conforme ai principi della Convezione dell’Aja 29 maggio 1993”.
Si tratta di un`ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l’adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono.
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