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Italia, in arrivo flat tax, la norma per attirare stranieri ricchi

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Al via la “Flat tax Paperoni” per chi sposta residenza

Arriva la “flat tax” per chi sposta la residenza in Italia. Da oggi, infatti, chi sceglie il Bel paese, può scegliere di attivare una tassa fissa da 100.000 euro l’anno. La norma è operativa da oggi con le istruzioni e una apposita check list messe a punto dall’Agenzia delle Entrate. La novità, secondo alcune stime, potrebbe interessare subito un migliaio di soggetti e punta a fare concorrenza a Paesi come Spagna e Gb (ora interessata dalla Brexit) che così hanno attratto emiri, calciatori, cantanti.

L’agevolazione potrà essere estesa ai familiari
L’agevolazione, prevista dall’ultima Legge di Bilancio, riguarderà solo chi è residente all’estero da almeno 9 periodi d’imposta negli ultimi 10 anni. La convenienza, ovviamente, c’è soprattutto per chi ha patrimoni e redditi consistenti. Ma anche per le famiglie numerose con guadagni a molti zeri: insieme al contribuente-Paperone infatti potranno beneficiare del fisco-forfait anche i familiari, pagando un ulteriore “gettone” al fisco da 25.000 euro. L’annuncio è arrivato con un comunicato dell’Agenzia delle Entrate che ha illustrato il nuovo regime sostitutivo sui redditi all’estero. «L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017, prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata – spiega l’Agenzia guidata da Rossella Orlandi – al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio».

Come aderire. La richiesta – Si legge comunicato delle Entrate – può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente, oltre ai dati anagrafici, dovrà indicare lo ”status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione”, ”la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione” e ”gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva”.

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